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Niente musica, matrimonio rovinato, costituzione violata: maxi risarcimento a una coppia di Tropea

La band non si presenta causa un presunto incidente, Innovativa decisione del giudice di pace di Milano che si pronuncia su un tema privo di precedenti di rilievo.

Con sentenza n. 5069 del 19 luglio 2021 il giudice di pace di Milano ha accolto la domanda di una coppia di Tropea per il risarcimento del danno da matrimonio rovinato, a causa di ingiustificata ed imprevista assenza della band musicale al fatidico sì. Una assenza che aveva provocato un grave disagio agli sposi, privi della colonna sonora nel giorno più bello della loro vita.

Una decisione che potrebbe costituire un precedente e che sicuramente è destinata a fare discutere anche per la qualificazione del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

A intentare la causa due giovani sposi che hanno citato per il risarcimento dei danno da inadempimento contrattuale il titolare di un’impresa “musicale” con la quale avevano pattuito la fornitura del servizio musicale al loro matrimonio, celebrato a Tropea il 30 giugno 1998, e alla successiva festa di nozze.

Violato l’articolo 2 della Costituzione

La battaglia legale si è conclusa con la condanna della società a risarcire un danno morale da matrimonio rovinato pari a “circa dieci volte il corrispettivo pattuito”, oltre alle spese legali. Una stangata, argomenta il giudice Diego Perucchini, dovuta anche “all’importanza sociale riconosciuta” a un evento “diretto al soddisfacimento dei diritti inviolabili tutelati dall’articolo 2 della Costituzione”.

Fra i diritti inviolabili sanciti dalla Carta c’è, infatti, anche la “libertà della comunità familiare”, cioè il matrimonio. Il giudice afferma che “la lesione dell’interesse sotteso al contratto e relativo alla riuscita di una cerimonia che rappresenta un unicum nella vita di una coppia comporta uno stato di profondo e persistente dispiacere, di stress, di nervosismo, di preoccupazione e di imbarazzo”.

La società avrebbe dovuto garantire la musica

La ditta aveva cercato di giustificare l’inadempimento, adducendo come giustificazione un non meglio precisato incidente nel quale sarebbe stata coinvolta la “band” durante il tragitto per raggiungere Tropea.

Una motivazione, addotta fin dalla fase stragiudiziale del contenzioso, ritenuta del tutto inconsistente. “Ul debitore deve fornire la prova del del fatto estintivo del diritto (del creditore), costituito dall’avvento esatto adempimento ovvero dalla prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”., si legge nella sentenza.  

Non solo non era stata fornita prova concreta di questo presunto incidente stradale, ma in ogni caso il sinistro che avrebbe coinvolto i musicisti non avrebbe comunque integrato una circostanza eccezionale, inevitabile e prevedibile e, soprattutto, insuperabile, “tenuto conto dell’organizzazione pubblicizzata dal titolare dell’azienda”, che dichiarava di poter fornire il servizio “tramite più strumentisti tra loro fungibili a discrezione del fornitore”: insomma, se anche l’incidente fosse accaduto, come sancito anche dal contratto la ditta avrebbe dovuto provvedere inviando dei sostituti, anche reclutandoli sul luogo.