Costume e società

Come sopravvivere fino a Pasqua in Calabria che passa in zona rossa. Norme e regole tra Dpcm e decreti

Cosa si può fare e cosa non si può fare in zona rossa e per Pasqua: dalle seconde case ai ricongiungimenti, lo sport, le visite a casa, i negozi e gli spostamenti. IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE.

Come ormai è noto a tutti, da lunedì 29 marzo la Calabria diventerà zona rossa.

Nell’attesa di capire cosa e quali saranno le regole dopo Pasqua, sulla base di un nuovo decreto legge e di un conseguenziale Dpcm che arriveranno entro la fine della prossima settimana, vediamo cosa si può fare e cosa non si può fare da qui al 6 aprile e nel week end di Pasqua, per il quale sono previste delle regole a parte.

Il coprifuoco (dalle ore 22 alle 5)

Rimane il coprifuoco come già avveniva per la fascia arancione. Quindi, non cambia nulla nelle nostre abitudini, ormai purtroppo consolidate. Dopo le 22 e e fino alle 5 del mattino successivo ci si potrà spostare solo nel caso in cui ricorrano motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Tutte motivazioni che andranno eventualmente comprovate tramite autocertificazione.

Spostamenti ed autocertificazione

Con la zona rossa anche lo spostamento tra le 5 e le 22 è soggetto a restrizioni. Per poter uscire di casa e circolare, solo all’interno del proprio Comune, è indispensabile avere un motivo valido, riconducibile alle esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, Durante il giorno, ovviamente, le “situazioni di necessità” aumentano, poiché tra queste troviamo sempre l’esigenza di acquistare un bene venduto in uno degli esercizi commerciali tra quelli aperti: supermercati, negozi alimentari, librerie, edicole, tabaccai, vivai, farmacie, ritirare una pizza o un pranzo in un ristorante o in un bar, ed anche andare a messa.

Se nel Comune dove si abita non è presente un determinato tipo di negozio di “generi di prima necessità” ai sensi del Dpcm, è possibile recarsi in un altro Comune. Ciò vale tanto per i supermercati, ma anche per tutti gli altri esercizi commerciali legittimamente aperti, e quindi è possibile anche spostarsi fuori comune per acquistare un libro o una pianta in un vivaio, oppure per una pizza d’asporto.

In ogni caso bisogna sempre scegliere il luogo a noi più vicino dove sia possibile soddisfare la nostra esigenza d’acquisto o, per fare la spesa, dove c’è maggiore convenienza economica.

AUTOCERTIFICAZIONE – Clicca qui per il modulo di autocertificazione

Visite a casa di parenti e amici

In generale non è possibile recarsi a fare visita a casa di altre persone. Lo spostamento verso le abitazioni private abitate da altri (amici o parenti che siano) risulta infatti vietato in zona rossa, salvo motivi di necessità ed urgenza. Con il Dl 30/2021 il governo ha introdotto una concessione specifica per il week end di Pasqua, nei giorni 3, 4 e 5 aprile.

Da sabato prima di Pasqua al lunedì di pasquetta succede che lo spostamento verso le abitazioni private abitate, anche se tutta Italia sarà zona rossa sarà occasionalmente possibile una volta al giorno e dentro l’intera propria Regione di riferimento.

La risposta è in una Faq sul sito del Governo, dove si legge:«Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».

Assistenza a persone non autosufficienti

Il governo nelle Faq spiega che il fornire assistenza a persone non autosufficienti è «una condizione di necessità», proprio per questo è sempre ammesso lo spostamento finalizzato a tale scopo, sia che lo si compia dentro o fuori il proprio Comune, dentro o fuori la propria Regione ed in qualsiasi orario.

Uso dell’auto con persone non conviventi

Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l’utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale.

Le cosiddette “seconde case” ed i ricongiungimenti

Il “rientro” alla propria “seconda casa” è consentito nel momento in cui sia possibile richiamarsi alla norma contenuta nel Dpcm che ammette per l’appunto il «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione».

Il governo nelle Faq aggiornate è quantomai esplicito:«Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare “rientro” alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette “seconde case”. Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al “rientro”,

è possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2».

Le due definizioni di “domicilio” ed “abitazione” che il governo ricorda nelle Faq sono le seguenti:

  • Domicilio: «Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza».
  • Abitazione: «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)».

Queste due definizioni sono molto importanti non solo per le cosiddette “seconde case”, ma anche per un tema come quello dei ricongiungimenti tra persone, coppie di fidanzati ad esempio, che vivano in regioni differenti. Il ricongiungimento sarà possibile solo se il luogo scelto coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.

Luoghi di culto e di cultura

L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. E per tale motivo è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa.

Chiusi, invece, i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Negozi aperti e quelli chiusi

Le attività commerciali al dettaglio sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Nelle Faq il governo spiega inoltre che quei negozi soggetti a chiusura possono comunque effettuare le vendite a domicilio, poiché «il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio».

In una Faq che chiede cosa si debba intendere per «abbigliamento per bambino», cioè una categoria di merce vendibile legittimamente poiché inserita nell’allegato 23 del Dpcm, il governo spiega: «Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature».

Ristoranti, bar e alberghi

Ristoranti e bar sono aperti solo per l’asporto e la consegna a domicilio. E’ vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è però «consentita la vendita con asporto di cibi e bevande» ed è organizzata come segue:Dalle 5 alle 18 senza restrizioni; dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina.

La consegna a domicilio «è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti». È consentita, senza limiti di orario, anche «la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti alloggiati.

Barbieri e parrucchieri chiusi

Nell’elenco del Dpcm di Mario Draghi, diversamente da quanto avveniva in precedenza, non vi sono barbieri e saloni di parrucchieri che pertanto sono chiusi. L’Art. 47 del Dpcm dispone, infatti, che: «Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24». La lista dei servizi alla persona che possono continuare ad operare è molto breve: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; altre lavanderie, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse.

Attività motoria e sportiva

Piscine e palestre restano chiuse, ma lo erano già in zona arancione e quindi nulla è cambiato. L’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, all’interno del proprio Comune.

Per quanto attiena l’attività motoria, tra le 5 e le 22 è ammesso in zona rossa uscire di casa per fare una passeggiata o un giro in bicicletta per sgranchirsi un po’ le gambe e prendere una boccata d’aria, purché ciò avvenga «in prossimità della propria abitazione».

Per l’attività sportiva svolta a livello individuale è consentito fare una corsa o un giro in bici che siano soggetti a sforzo intenso non solo all’interno di tutto il territorio comunale, ma è anche consentito sconfinare in altri comuni transitando in territori comunali diversi, ma sempre concludendo poi il proprio spostamento nel Comune di partenza ed a condizione che questo spostamento resti sempre finalizzato unicamente allo svolgimento dell’attività sportiva.

Sospese le attività didattiche in presenza

E’ sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia (anche gli asili nido), elementari e medie. Resta possibile svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.